Segnalazioni di illecito - Whistleblowing

Ultimo aggiornamento: 31/01/2024

 

Per inviare una segnalazione accedere al seguente sito: https://valpeambientesrl.whistleblowing.it/

L’informativa privacy relativa all'invio di una segnalazione è scaricabile cliccando qui

 

Ai sensi del D.Lgs 24/2023, sono tutelati i soggetti che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile sulle violazioni di cui hanno conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro e, in particolare:

  1. i dipendenti della Società;
  2. i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all’articolo 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
  3. i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
  4. liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
  5. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
  6. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

  1. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  2. durante il periodo di prova;
  3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

  • ai facilitatori;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

 

Dovere di segnalazione

Tutti coloro che operano in nome e per conto di Valpe Ambiente srl hanno il dovere di segnalare attività e condotte illecite di cui siano venuti direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, che siano rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

 

Cosa segnalare

Le segnalazioni oggetto di tutela riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza  dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita  privata  e  protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Non possono essere oggetto di segnalazione:

  1. Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
  2. Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
  3. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

 

Caratteristiche della segnalazione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

In particolare, è necessario risultino chiare:

  • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  • la descrizione del fatto;
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione, purché sufficientemente circostanziate. Il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il D. Lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

 

Canali di presentazione della segnalazione

I canali di segnalazione previsti dal dlgs 24/2023 sono i seguenti:

  1. canali di segnalazione interni;
  2. canale di segnalazione esterna;
  3. divulgazione Pubblica;
  4. denuncia all’Autorità giudiziaria e contabile.

 

Canali Interni

Destinatario della segnalazione

Il soggetto a cui è affidata la gestione dei canali interni di segnalazione e a cui vanno indirizzate le segnalazioni interne è il RPCT, per le segnalazioni di violazioni che siano rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

Segnalazioni in forma scritta

Le segnalazioni di attività e/o condotte illecite che siano ritenute rilevanti che siano rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023 devono essere inviate scegliendo una delle seguenti modalità:

  • invio al RPCT mediante la piattaforma informatica attivata da Valpe Ambiente, raggiungibile attraverso il link reperibile nel sito Internet istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente”. Il segnalante, contestualmente all’apertura della segnalazione, ha la possibilità di scegliere se fornire la propria identità indicando il proprio nome, cognome ed un eventuale metodo di contatto alternativo alle comunicazioni via piattaforma o di mantenere anonima la segnalazione. Se non fornita, il segnalante può a sua scelta decidere di comunicare la propria identità successivamente in fase di integrazione della segnalazione. Nel caso in cui il segnalante abbia inserito la propria identità a sistema, il RCPT ha la possibilità di visionarla tramite l'accesso ad una apposita sezione separata dai contenuti della segnalazione. A ogni segnalazione viene attribuito un codice univoco progressivo, con registrazione di data e ora di ricezione. La piattaforma, all’atto di invio della segnalazione da parte del segnalante, genera un codice univoco, cui il segnalante dovrà fare riferimento per i successivi accessi alla piattaforma, al fine di verificare tramite la medesima piattaforma, lo stato di avanzamento del procedimento. Tale codice univoco risulta indispensabile per seguire l'iter della segnalazione e gli input del RPCT. Se smarrito, tale codice non è in nessun caso recuperabile
  • via posta ordinaria all’indirizzo: Valpe Ambiente srl “Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza”, Piazza della Vittoria 21 32036 Sedico (BL) in busta sigillata  priva dei dati del mittente e apponendo la dicitura esterna “NON APRIRE - Riservata personale al RPCT” La busta a sua volta dovrà contenere una seconda busta, opportunamente sigillata, recante i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e una terza busta contenente la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;

Segnalazioni effettuate mediante incontro diretto

La segnalazione interna, su richiesta della persona segnalante, può essere effettuata anche oralmente, previo appuntamento, durante un incontro con RPCT, preferibilmente fuori dalla sede societaria e non in orario di lavoro.

La segnalazione è documentata mediante verbale.

 

Canali Esterni

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. non è prevista l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterno è attivato da ANAC.

 

Divulgazione Pubblica

Le violazioni possono essere effettuate attraverso una divulgazione pubblica, che consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

  1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni e con le modalità previste dal D.Lgs. 24/2023 e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  2. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

 

Denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile

I soggetti che hanno conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea possono presentare denuncia alle Autorità giudiziarie e contabili, per fatti di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

 

Tutela dell’identità del segnalante

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre il tempo necessario per dar loro adeguato seguito.

L’identità del segnalante o altre informazioni da cui si può evincere la stessa non possono essere rivelate senza il suo consenso espresso. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell’identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, questi ultimi per quanto compatibili e applicabili alla Società in considerazione della sua natura giuridica.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

 

Divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

L’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 24/2023 elenca le seguenti fattispecie che costituiscono ritorsioni:

  1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  5. le note di merito negative o le referenze negative;
  6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  12. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;
  13. la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  14. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.